NULLO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA LA VERIFICA CONTABILE.
“..In assenza di verifica contabile non si può ritenere legittima la rettifica della dichiarazione fondata sul solo presupposto della difformità di quest’ultima con un parametro di riferimento indicativo dei valori medi percentuali di ricarico, riscontrati nelle aziende attive nello stesso settore merceologico..”.
A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Regionale di Salerno con lasentenza n. 412/12/2014, pronuncia che faceva seguito all’appello del contribuente avverso la sentenza della prima corte di merito.
Secondo la Commissione Tributaria Provinciale “..il contribuente aveva dichiarato un reddito imponibile uguale a zero per entrambi gli anni e ciò non appariva assolutamente compatibile né con il numero di dipendenti assunti, nè con gli elementi negativi nè con i beni strumentali..”.
Per i Giudici di seconde cure, però, la sentenza di primo grado non avrebbe fornito la motivazione della suddetta incompatibilità, anche alla luce del fatto che “..il reddito d’impresa ammonta ad € 3.138,00, dopo aver dedotto ammortamenti per € 16.327,00..”. Aggiunge la corte “..l’impresa, in pratica, avrebbe raggiunto il break even point..”.
Granitica nelle sue motivazioni, la Ctr, in ossequio ai principi della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26638/2009), è stata chiara nel ribadire che “..il risultato matematico – statistico non deve essere passivamente accettato ma, al contrario, criticamente valutato, calandolo nella realtà d’impresa specifica..”.
Secondo i magistrati di secondo grado “..lo studio di settore è un semplice elemento indiziario che può essere tramutato in presunzione grave, precisa e concordante, ai sensi dell’art. 39 del D.p.r. 600/1973 esclusivamente con un’attività di individuazione di elementi ulteriori, contabili (come per esempio, la resa produttiva) ed extracontabili (appunti, documenti, risultanze bancarie, controlli incrociati), che consentano una ricostruzione induttiva del volume d’affari che concordi, sostanzialmente, con quello desumibile dallo studio di settore, rendendolo, così, fondatamente desumibile dallo stesso..”.