Domanda per l’indennità di 600 euro disponibile entro fine marzo
Gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) riconoscono un’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.
L’indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.
Con il messaggio n. 1288, pubblicato ieri, l’INPS riepiloga le nuove misure di sostegno anticipando una circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell’INPS.
Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande non saranno presentate in un “clik day” (si veda “Niente «click day» per la richiesta delle indennità” del 20 marzo 2020). Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.
Esula dalla competenza dell’INPS l’indennità per i collaboratori sportivi le cui risorse (50 milioni di euro) sono state attribuite in gestione alla società Sport e Salute spa che provvederà all’istruzione delle domande, all’erogazione delle somme e al monitoraggio dei fondi stanziati (art. 96 del decreto “Cura Italia”).
Le misure di sostegno gestite dall’INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:
- liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288 – artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del DL 18/2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 29 del DL 18/2020);
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del DL 18/2020);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 38 del DL 18/2020).
Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Rispetto all’ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di agenti e rappresentanti di commercio, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco.
Poiché l’art. 28 del DL 18/2020 esclude dall’indennità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS, le associazioni rappresentative della categoria hanno chiesto di chiarire se il riferimento contenuto nella norma sia da intendersi alle gestioni obbligatorie di primo pilastro e non anche alla gestione integrativa Enasarco; un’interpretazione letterale della norma, infatti, potrebbe portare ad escludere la categoria dal beneficio (comunicato stampa Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci 18 marzo 2020).
Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria; vi sarebbe però la volontà del Governo di estendere la misura di sostegno anche a tale categoria di autonomi, con un reddito contenuto entro determinati limiti.
In ogni caso, a questi professionisti potrebbe essere riconosciuta una quota del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, istituito dall’art. 44 del DL 18/2020 per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato “come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini” (comunicato stampa n. 37/2020 della Presidenza del Consiglio).