Il Fisco ridisegna il calendario ma non tocca l'obbligo di e-fattura
Il decreto-legge “Cura Italia”, n. 18 del 17.03.2020, emanato a seguito dell’evento epidemico che ha colpito l’Italia, così detto “Corona virus” (Covid-19), al fine di sostenere i contribuenti che risultano essere stati e che saranno danneggiati da tale evento, ha differito tutta una serie di versamenti che, però, non riguardano sempre tutti i contribuenti indistintamente, ma che dipende dal tipo di soggetto e anche dal Comune in cui si trova collocato.
Sono interessati all’adempimento in esame tutti i contribuenti, tenendo conto, come si dirà di seguito, delle caratteristiche individuate dal decreto-legge “Cura Italia”.
Per il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto il 16 marzo, ma che si può ancora pagare entro il 20 marzo, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione, anche perché con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020
La dichiarazione Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile si potrà presentare entro il 30 giugno 2020. È uno degli effetti della sospensione degli adempimenti fiscali dall'8 marzo al 31 maggio 2020, prevista dal Dl Cura Italia.
Restano fermi gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici, in quanto si tratta di adempimenti aventi prevalentemente valenza commerciale tra le parti.
Per il saldo Iva 2019, il cui termine ordinario è scaduto ieri, 16 marzo, ma che si può ancora pagare entro il 20 marzo, i contribuenti che non beneficiano di alcuna sospensione, anche perché con ricavi o compensi superiori a 2milioni di euro nel 2019, possono eseguire il pagamento entro il 30 giugno 2020, pagando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo. Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme (Iva più aumenti dello 0,40%) di un ulteriore 0,40%.
Ad esempio, chi sposta il saldo Iva 2019 di 20mila euro, tenuto conto che la maggiorazione fino al 30 giugno, è uguale a 320 euro, lo 0,40% in più, per l'ulteriore spostamento fino al 30 luglio 2020, va calcolato sull'importo di 20.320 euro, che è uguale a 81,28 euro, in totale 20.401,28 euro.
- Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020 (al momento, non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti)Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali eccetera
Nuovo termine: i versamenti sospesi delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi e premi previdenziali, dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno, o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo, a decorrere dalla stessa data. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche.
- Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali
Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio 2020
Nuovo termine: a titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019
Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva;contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria.
Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
- Persone fisiche e soggetti diversi che al 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituti d'imposta esonerati dal versare o trattenere le ritenute
Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 aprile 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate.
Nuovo termine : i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere dal 31 maggio, che slitta al 1° giugno. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
- Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019
Ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020,non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
Nuovo termine: si dovrà versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate,a decorrere dal mese di maggio 2020.
- Per tutti i contribuenti (mini-proroga di 4 giorni)
Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020.
Nuovo termine: i pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020.
- Tutti i contribuenti
Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
- Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio
Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio.
Nuovo termine : i versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno.
- Settore dei giochi
Sono prorogati i termini per il versamento del prelievo unico erariale (Preu) per il settore dei giochi, sugli apparecchi e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020
Nuovo termine: le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio 2020, o in rate mensili di pari importo, con l'aggiunta degli interessi legali, che sono dovuti nella misura dello 0,05% dal 2020 annuali. Per chi paga a rate, la prima va versata entro il 29 maggio 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese.
- Sale bingo
Esonero dal pagamento del canone per le sale bingo a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.