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Obbligo dell’F24 telematico per pagamenti sopra i €1.000

Scritto da Studio Teora & C. - Associati on .

Addio alla presentazione cartacea degli F24 di importo superiore a 1.000 € e per quelli in compensazione a saldo zero, che dovranno essere inviati tramite il canale Entratel. Dal 1° ottobre 2014 i privati potranno fare versamenti allo sportello solo i pagamenti fino a mille euro senza compensazione.

 

Le novità sopra enunciate entreranno in vigore dal mese di ottobre 2014 e riguarderanno i versamenti di imposte e contributi per importi superiori a mille euro, che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di sistemi telematici come i canali Entratel e Fisconline, oppure utilizzando i canali bancari (home banking).

Questa nuova modalità di versamento di imposte e contributi attraverso i canali telematici è già obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, obbligati ad utilizzare i modelli telematici per i versamenti degli F24  (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi).

Dal 1° di ottobre 2014 anche i privati scatta l’obbligo per i pagamenti telematici per pagare importi superiori a mille euro ovvero, se a seguito di una compensazione, il saldo finale del modello sarà di importo positivo.

Inoltre, dovranno usare esclusivamente i servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline) e non quelli delle banche o poste (home banking o Cbi), i privati che presentano un F24 con saldo pari a zero, per effetto delle compensazioni effettuate. Molti contribuenti, quindi, preferiranno fare un bonifico o consegnare un assegno al proprio consulente, il quale provvederà ad addebitare l’F24, intestato al terzo, nel proprio conto corrente. Una prassi oggi già utilizzata, senza alcuna formalità, se si utilizza Entratel o i metodi di home banking o Cbi.

Riassumendo, quindi è disposto che  a decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti eseguiti con il modello F24 dovranno essere effettuati:

  • esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate nel caso in cui, per effetto delle compensazioni eseguite, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè banche, Poste italiane o agenti della riscossione, nel caso in cui siano effettuate compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
  • esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

La nuova stretta sulle compensazioni lascerà libere da vincoli solo le compensazioni, verticale, ovvero quella che si effettua quando si utilizza il credito per compensare i debiti della stessa natura (Iva da Iva, Irpef da Irpef, Irap da Irap, eccetera), senza presentare il modello F24.

Se, invece, il contribuente dovesse presentare il modello F24, dal 1° ottobre 2014 anche la compensazione verticale sarà soggetta alle nuove regole, con la conseguenza che, in caso di versamento a saldo zero, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, mentre in caso di compensazioni con il saldo finale di importo positivo, si dovranno usare esclusivamente i servizi telematici delle Entrate o degli intermediari della riscossione convenzionati con le Entrate, cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione.

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