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4 maggio si riapre ma con tante domande......

Questa emergenza sanitaria sta sconvolgendo le abitudini, i riti e la quotidianità di noi tutti.
Non possiamo però permettere che vinca la dignità, la determinazione e l'orgoglio delle eccellenze che hanno fatto e fanno grande il nostro Paese, come la nostra Ristorazione, in tutte le sue espressioni, finanche nella più minuta, quella di cui non avevamo capito fino in fondo il valore.
Con questo documento, proviamo ad offrire il nostro contributo e orientamento a chi non si arrende, a chi vuole continuare ad offrire tutto il sapere, il sapore ed il calore della sua cucina, portando a casa dei suoi clienti pietanze buone, sicure, eroiche.

 MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19 NELLE ATTIVITÀ DI BAR E RISTORAZIONE

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Dal 4 maggio la fase 2. Riaprono alcuni settori.

Inizia la fase 2 quella della convivenza con il virus” ha dichiarato Conte, sottolineando tuttavia che le nuove regole saranno comunque adattate all’andamento della curva dei contagi: “le Regioni, con cui la collaborazione dovrà essere ancora più integrata, dovranno informarci sull’andamento della curva epidemiologica e sull’adeguatezza delle strutture”.

La prima rilevante novità, come peraltro già filtrato nei giorni scorsi, è la riapertura del settore manifatturiero. Viene modificato l’elenco delle attività consentite dal DPCM del 10 aprile 2020 attualmente in vigore, introducendo, tra l’altro, i codici ATECO relativi alla fabbricazione di autoveicoli, alla costruzione di edifici, di mobili e quello residuale relativo a tutte le altre industrie manifatturiere.  Il DPCM prevede l’obbligo di rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. Questi protocolli, sotto forma di allegato, diventano quindi parte integrante del DPCM. La mancata attuazione dei protocolli che comporti livelli di protezione non adeguati determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per le imprese che riprendono l’attività dal 4 maggio già a partire da oggi è possibile svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura. Questa disposizione, in aggiunta a quelle specifiche per gli adempimenti previsti in caso di sospensione, è già in vigore e si applica cumulativamente a quelle del DPCM del 10 aprile 2020 (anche se il decreto risulta firmato ieri, non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento di chiudere il numero di oggi). L’allentamento delle misure riguarda anche il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Fermo restando che è possibile proseguire con la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto, viene consentita anche la ristorazione con asporto, prevedendo l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Nulla cambia per le attività professionali per le quali le prescrizioni restano identiche a quelle del DPCM del 10 aprile 2020. Si raccomanda, tra le altre cose, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio. Dal punto di vista più generale, il DPCM amplia le ipotesi in cui sono ammessi gli spostamenti, includendo tra le situazioni di necessità che consentono di muoversi anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e vengano utilizzate le mascherine. Il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui una persona si trova viene eliminato ed è sostituito dal divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Resta in ogni caso obbligatoria l’autocertificazione , integrata con le nuove causali .Sempre a partire dal 4 maggio cambiano gli obblighi per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) ai quali non è più fortemente raccomandato, ma è bensì di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e informando il proprio medico curante. Nella conferenza stampa Conte ha anche fornito alcune anticipazioni sul decreto fiscale da 55 miliardi di prossima emanazione. “L’Italia non riparte se non ripartono le imprese” ha dichiarato il presidente del Consiglio. Per questo nel prossimo decreto dovrebbero essere aumentati gli aiuti alle imprese, con l’obiettivo di aumentare gli occupati ed essere più efficienti sul piano burocratico: “Per chi ha avuto già il bonus da 600 euro stiamo sperimentando la possibilità di un rinnovo automatico”. Sempre nel decreto dovrebbe esserci spazio anche per l’abrogazione dell’IVA sulle mascherine e la soglia di 50 centesimi annunciata da Conte ieri sera ha trovato parziale conferma nella pubblicazione sul sito del Governo dell’ Ordinanza  del Commissario Arcuri. Il prezzo finale di vendita praticato dai rivenditori finali non potrà essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto però dell’IVA".

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Credito d’imposta per la sanificazione.

Anche se la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’utilizzo generalizzato dei dispositivi di protezione avrà rilievo generalizzato solo nella cosiddetta fase 2, le molte imprese che in queste settimane hanno continuato a lavorare hanno dovuto affrontare in modo sistematico questo tipo di spese.
Il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro è tuttavia ancora in attesa del decreto attuativo, nonostante l’art. 64 comma 2 del DL 18/2020, a cui rimanda anche l’art. 30 del DL 23/2020, ne avesse prevista la pubblicazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020 (quindi entro il 16 aprile, posto che il DL è entrato in vigore il 17 marzo), prevedendo che lo stesso decreto stabilisse criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche per assicurare il rispetto di specifici limiti di spesa a carico dello Stato.

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